Sez. L, Sentenza n. 338 del 13/01/1995 (Rv. 489662 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - TERMINI - PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE | Notificazione della sentenza a mezzo posta - Mancanza dell'avviso di ricevimento - Riferimento al termine breve ai fini della tempestività dell'impugnazione - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - TERMINI - PER LA DECORRENZA DEI TERMINI DI IMPUGNAZIONE
La notifica della sentenza eseguita mediante il servizio postale deve considerarsi non avvenuta - con la conseguente impossibilità di far riferimento al termine breve ai fini della verifica della tempestività del ricorso per Cassazione - ove manchi agli atti l'avviso di ricevimento, che ai sensi dell'art. 4 della legge 20 novembre 1982 n. 890, costituisce prova dell'esecuzione della notifica a mezzo del servizio predetto.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)