Sez. L, Sentenza n. 5141 del 26/05/1994 (Rv. 486779 - 01)
Procedimento civile - Notificazione - A mezzo posta | Spedizione dell'atto mediante raccomandata - Insufficienza - Consegna del plico al destinatario - Necessità- Prova relativa - Mezzo - Mancanza dell'avviso di ricevimento - Effetti - Inesistenza della notificazione - Conseguenze.
Procedimento civile - Notificazione - A mezzo posta
La notificazione a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto mediante raccomandata, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario e la prova di tale consegna - alla cui data (invece che a quella di spedizione) bisogna fare riferimento anche ai fini della verifica della tempestività del ricorso per cassazione notificato mediante il predetto servizio è offerta dall'avviso di ricevimento, da allegare all'originale a norma dell'art. 149, ultimo comma, cod. proc. civ.. La mancanza di detto documento, in tutti i casi in cui non vi sia costituzione della controparte, implica l'inesistenza della notificazione e impone la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, restando preclusa ogni possibilità di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)