Sez. 5, Sentenza n. 210 del 24/01/1984 Cc. (dep. 07/02/1984) Rv. 162532 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE - PRESUPPOSTI.*
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE - PRESUPPOSTI.*
Il procedimento di correzione, previsto dall'art. 149 cod. proc. pen., può essere adottato solo per porre riparo ad errori od omissioni rilevabili dal contesto del provvedimento oppure di natura tale da non modificarne il contenuto essenziale. Per quanto riguarda l'errore, deve trattarsi in ogni caso di una difformità puramente esteriore tra il pensiero del giudice e la sua manifestazione e quindi di un semplice divario tra la sua volontà e la Forma in cui sia stata espressa. Nell'ipotesi di omissione, invece, l'integrazione del provvedimento deve consistere in una operazione meramente meccanica, cioè nell'aggiunta di elementi che necessariamente dovevano farne parte, con esclusione di qualsiasi rettifica comportante l'Esercizio di un potere discrezionale. (Conf 147241).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 149 CORTE COST., Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 139 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)