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Sez. 3, Sentenza n. 141 del 28/10/1980 Ud. (dep. 07/01/1981) Rv. 147241 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE - NOZIONE DI ERRORE MUTEVOLE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1980-10-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/147241-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE - NOZIONE DI ERRORE MUTEVOLE - FATTISPECIE.*

L'errore materiale, eliminabile con la particolare procedura prevista dall'art 149 cod proc pen, non risale al processo logico o volitivo del giudice, ma consiste in una semplice Mancanza di corrispondenza tra l'idea e la volonta del giudice e la Forma in cui vengono espresse. L'errore si riduce ad una omissione o sbaglio di carattere puramente formale, facilmente riconoscibile dal contrasto con il contenuto concettuale del provvedimento. (nella specie la SC ha ritenuto che correttamente il tribunale aveva di ufficio rilevato l'errore materiale in cui era incorso il pretore, che nel condannare l'imputato per una contravvenzione urbanistica aveva indicato per disattenzione la lettera distintiva relativa ad altra contravvenzione, per la quale era stata applicata la prescrizione).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 149 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)