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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 19773 del 02/10/2015 (Rv. 636557 - 01)

COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE | Criterio della prevenzione - Applicazione in caso di "translatio iudicii" - Conseguenze.
Stato
decisa il 2015-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636557-01

COMPETENZA CIVILE - CONTINENZA DI CAUSE

In caso di riassunzione ex art 50 c.p.c., il processo continua davanti al giudice competente, sicché, ai fini della prevenzione nella continenza di cause, il tempo d'inizio del processo è quello della notifica dell'atto introduttivo davanti al primo giudice, seppur incompetente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)