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Sez. L, Sentenza n. 2693 del 24/06/1977 (Rv. 386349 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA RIASSUNZIONE DEL PROCESSO - EFFETTI - CONTINUAZIONE DEL PROCESSO - CONSEGUENZA - TEMPO DI INIZIO DEL PROCESSO - DATA DI NOTIFICAZIONE DELL'ATTO INTRODUTTIVO.*
Stato
decisa il 1977-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386349-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA RIASSUNZIONE DEL PROCESSO - EFFETTI - CONTINUAZIONE DEL PROCESSO - CONSEGUENZA - TEMPO DI INIZIO DEL PROCESSO - DATA DI NOTIFICAZIONE DELL'ATTO INTRODUTTIVO.*

In caso di riassunzione della causa davanti al giudice competente, il processo - a norma dell'art 50 cod proc civ - 'continuĂ  davanti al nuovo giudice, e cio significa che, ai fini della litispendenza e della continenza, il tempo di inizio del processo e quello della notificazione dell'atto introduttivo davanti al primo giudice (quello incompetente).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)