Sez. 2, Sentenza n. 4824 del 18/05/1994 (Rv. 486647 - 01)
Avvocato e procuratore - Onorari - Procedimento di liquidazione - Sommario | Istanza di liquidazione delle spese onorari e diritti - Proposizione da parte dell'avvocato o procuratore nei confronti del cliente - Competenza del capo dell'ufficio adito per il processo - Condizioni.
Avvocato e procuratore - Onorari - Procedimento di liquidazione - Sommario
La competenza sull'istanza dell'avvocato o procuratore legale di liquidazione delle spese, onorari e diritti nei confronti del proprio cliente appartiene al capo dell'ufficio giudiziario adito per il processo nel solo caso in cui il professionista, anziché far ricorso alla procedura monitoria ex art. 633 e segg. cod. proc. civ. (o ad un ordinario giudizio di cognizione), si avvalga della procedura prevista dagli artt. 28 e ss. della legge 13 giugno 1942 n. 794 (modificata dalla legge 19 dicembre 1949 n. 957).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 19/12/1949 num. 957
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)