Sez. 2, Sentenza n. 6493 del 16/07/1997 (Rv. 506035 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Procedura ex art. 28 della legge n. 794 del 1942 - Attività difensiva svolta in cause sviluppatesi in più gradi di giudizio - Competenza a provvedere - Del giudice adito, volta a volta, nel singolo grado - Necessità.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE - IN GENERE
Ai fini della liquidazione, ex art. 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, degli onorari per le prestazioni difensive dell'avvocato o procuratore legale nei confronti del proprio cliente, nel caso di attività difensiva prestata in procedimenti che si siano svolti in più gradi di giudizio, è competente funzionalmente a provvedere, in relazione a ciascun grado, il giudice rispettivamente adito in quella sede.
Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 28 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)