Sez. 1, Sentenza n. 3283 del 17/12/1982 Ud. (dep. 18/04/1983) Rv. 158449 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - AUTONOMIA DEL REATO RISPETTO A QUELLI COMMESSI IN ATTUAZIONE DEL FATTO - RATIO.*
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE - AUTONOMIA DEL REATO RISPETTO A QUELLI COMMESSI IN ATTUAZIONE DEL FATTO - RATIO.*
Il delitto di associazione per delinquere, previsto dall'art. 416 cod. pen., è reato plurisoggettivo (minimo tre persone) di pericolo contro l'ordine pubblico, nella cui formulazione il pericolo non è elemento costitutivo del reato stesso, bensì è la ratio giustificativa della norma incriminatrice. Da ciò discende l'autonomia della incriminazione rispetto ai reati successivamente ed eventualmente commessi in attuazione del pactum sceleris i quali, in tal caso, concorrono con il delitto summenzionato, ma che, se non perpetrati, lasciano sussistere il delitto previsto dall'art. 416 cod. pen.. (V mass n 154988; (Conf mass n 150946).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)