diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1252 del 23/01/2015 (Rv. 634082 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE | Pensione integrativa - Unilaterale riduzione del trattamento pensionistico maturato - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2015-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634082-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - FORME INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI DI SICUREZZA SOCIALE - IN GENERE

In tema di previdenza complementare, è illegittima - perché in contrasto con l'affidamento del pensionato, tutelato dall'art. 3, secondo comma, Cost., nella consistenza economica del proprio diritto soggettivo - la riduzione, determinata unilateralmente dal fondo debitore adducendo generiche ragioni finanziarie, dell'ammontare del trattamento maturato in base ai requisiti contributivi e anagrafici previsti dalla normativa convenzionale precedente.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 com. 2, Cod. Civ. art. 2116

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)