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Sez. L, Sentenza n. 11792 del 07/06/2005 (Rv. 582318 - 01)

PROFESSIONISTI - PREVIDENZA | Pensione di anzianità - Adozione, da parte dell'ente previdenziale, di atto unilaterale, regolamentare o negoziale, implicante riduzione dell'importo - Inammissibilità - Fattispecie concernente la pensione erogata dall'Associazione Cassa nazionale di previdenza e assistenza per i ragionieri e periti commerciali.
Stato
decisa il 2005-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582318-01

PROFESSIONISTI - PREVIDENZA

Una volta maturato il diritto alla pensione di anzianità, l'ente previdenziale debitore non può, con atto unilaterale, regolamentare o negoziale, ridurne l'importo, tanto meno adducendo generiche ragioni finanziarie, poiché ciò lederebbe l'affidamento del pensionato, tutelato dall'art. 3, secondo comma, Cost., nella consistenza economica del proprio diritto soggettivo. (Nella specie si trattava della pensione erogata dall'Associazione Cassa nazionale di previdenza e assistenza per i ragionieri e periti commerciali, disciplinata da un regolamento emanato ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 30 giugno 1994, n.509).

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)