Sez. 3, Sentenza n. 29054 del 03/11/2025 (Rv. 677037-02)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - IN GENERE | Danno patrimoniale da perdita redditi futuri - "Tabella" predisposta dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano - Parametro integrativo dell'equità liquidativa ex art. 1226 c.c. - Esclusione - Fondamento.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - IN GENERE
La "tabella" predisposta dall'Osservatorio sulla giustizia civile del Tribunale di Milano per la liquidazione, sotto forma di rendita, del danno patrimoniale da perdita di un reddito futuro, a differenza di quella relativa al danno non patrimoniale, non concretizza il parametro equitativo di cui all'art. 1226 c.c., perché l'individuazione dei criteri scientificamente corretti da utilizzare per la capitalizzazione non si basa sul censimento delle prassi di liquidazione passate ma richiede una serie di accertamenti di fatto e una specifica valutazione equitativa delle circostanze del caso concreto che possono legittimamente far ritenere appropriati, nelle singole ipotesi, criteri anche diversi tra loro, diversamente da quanto avviene per la liquidazione del danno biologico, per la quale, invece, prevalgono esigenze di uniformità di trattamento relativamente al valore della persona umana.
Cod. Civ. art. 1226
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)