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Sez. 3 - , Sentenza n. 16913 del 25/06/2019 (Rv. 654432 - 02)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNI FUTURI | Danno patrimoniale da incapacità lavorativa specifica - Criteri di liquidazione - Parametri - Quota di reddito perduta dal danneggiato - Riferimento alla retribuzione media dell'intera vita lavorativa nella categoria di pertinenza - Impiego di coefficienti di capitalizzazione aggiornati e scientificamente corretti - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654432-02

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNI FUTURI

Il danno patrimoniale futuro da perdita della capacità lavorativa specifica, in applicazione del principio dell'integralità del risarcimento sancito dall'artt. 1223 c.c., deve essere liquidato moltiplicando il reddito perduto per un adeguato coefficiente di capitalizzazione, utilizzando quali termini di raffronto, da un lato, la retribuzione media dell'intera vita lavorativa della categoria di pertinenza, desunta da parametri di rilievo normativi o altrimenti stimata in via equitativa, e, dall'altro, coefficienti di capitalizzazione di maggiore affidamento, in quanto aggiornati e scientificamente corretti, quali, ad esempio, quelli approvati con provvedimenti normativi per la capitalizzazione delle rendite previdenziali o assistenziali oppure quelli elaborati specificamente nella materia del danno aquiliano. (Riaffermando il principio, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che aveva determinato la quota di reddito perduto da un avvocato, esercente da cinque anni la professione, sulla base dell'imponibile fiscale dichiarato dal danneggiato nell'anno del sinistro, considerandola parametro costante nel tempo, senza considerare il prevedibile progressivo incremento reddituale che, notoriamente, caratterizza tale attività, moltiplicandola, poi, per il coefficiente di capitalizzazione tratto dalla tabella allegata al r.d. n. 1403 del 1922, sebbene ancorata a dati non più attuali).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2056, Regio Decr. 09/10/1922 num. 1403

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)