Sez. 2, Sentenza n. 22510 del 30/06/2026 (Rv. 679136-01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - ANNULLABILITA' DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTA') - AZIONE DI ANNULLAMENTO - EFFETTI NEI CONFRONTI DEI TERZI | Annullamento del contratto - Art. 1445 c.c. - Efficacia nei confronti dei terzi in malafede - Sussistenza - Rapporto con l'art. 2652, n. 6), c.c. in punto di trascrizione della domanda di annullamento - Stato soggettivo di buona fede del terzo - Rilevanza.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - ANNULLABILITA' DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTA') - AZIONE DI ANNULLAMENTO - EFFETTI NEI CONFRONTI DEI TERZI
L'annullamento del contratto, ai sensi dell'art. 1445 c.c., è sempre efficace nei confronti dei terzi acquirenti in malafede, come confermato dall'art. 2652, n. 6), c.c. che, per escludere l'opponibilità della sentenza di accoglimento di una domanda di annullamento trascritta, attribuisce rilevanza allo stato soggettivo di buona fede del terzo acquirente.
Cod. Civ. art. 1445, Cod. Civ. art. 2652 com. 1 lett. 6)
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)