diritto.io

Sez. 2 - , Ordinanza n. 22585 del 10/09/2019 (Rv. 655221 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - AZIONE DI ANNULLAMENTO - EFFETTI NEI CONFRONTI DEI TERZI | Effetti dell'annullamento del contratto nei confronti dei terzi - Stato soggettivo di buona fede - Rilevanza - Valutazione del giudice di merito - Insindacabilità in cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 2019-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655221-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO - PER VIZI DEL CONSENSO (DELLA VOLONTÀ) - AZIONE DI ANNULLAMENTO - EFFETTI NEI CONFRONTI DEI TERZI

L'art. 1445 c.c., escludendo gli effetti dell'annullamento nei confronti dei terzi di buona fede che abbiano acquistato a titolo oneroso, sancisce implicitamente l'efficacia dell'annullamento nei confronti degli acquirenti rispetto ai quali non ricorra tale requisito soggettivo. Il giudizio sulla sussistenza o meno della buona fede importa un apprezzamento di fatto, sottratto al sindacato di legittimità ove sorretto da esauriente motivazione e ispirato a esatti criteri giuridici.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1445

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)