Sez. 6 - , Sentenza n. 4920 del 29/11/2018 Cc. (dep. 31/01/2019) Rv. 274616 - 02
STUPEFACENTI - IN GENERE | Legge 2 dicembre 2016, n. 242 – Prodotti derivati dalla coltivazione della cannabis sativa L. – Vendita al dettaglio – Sequestro probatorio – Ammissibilità – Limiti.
STUPEFACENTI - IN GENERE
In tema di sostanze stupefacenti, il sequestro probatorio dei prodotti derivati dalla coltivazione della "cannabis sativa L.", provenienti da coltivazioni consentite ai sensi della legge 2 dicembre 2016, n. 242, di cui il rivenditore sia in grado di documentare la liceità della provenienza, è consentito solo in presenza di specifici elementi di valutazione che rendano ragionevole dubitare della veridicità dei dati offerti e lascino ipotizzare la sussistenza di un reato ex art. 73, comma 4, d.P.R. 309 del 1990. (In motivazione, la Corte ha precisato che è sempre consentito procedere a verifiche in sede amministrativa, mediante il prelievo di campioni delle inflorescenze nelle forme previste dall'art. 4 della legge n. 242 del 2016, al fine di accertare l'eventuale superamento dei limiti di concentrazione del THC).
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 4 CORTE COST. PENDENTE, Legge 02/12/2016 num. 242, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)