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Sez. 6 - , Sentenza n. 52003 del 10/10/2018 Cc. (dep. 16/11/2018) Rv. 274542 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - Legge 2 dicembre 2016, n. 242 - Liceità della coltivazione - Limiti - Applicabilità ai soggetti che intervengono successivamente nella filiera commerciale - Esclusione.
Stato
decisa il 2018-10-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274542-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In tema di stupefacenti, la esenzione da responsabilità penale di cui alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, relativa alla coltivazione della cannabis sativa L con THC superiore al 6%, deve ritenersi applicabile, ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, al solo coltivatore e non anche a tutti i soggetti che intervengono successivamente nella filiera, acquistando e rivendendo la sostanza.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, Legge 02/12/2016 num. 242

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)