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Sez. L, Sentenza n. 1105 del 18/01/2007 (Rv. 594760 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IN GENERE | Estinzione del debito dell' ente pubblico previdenziale - Prova per presunzione - Apprezzamento discrezionale del giudice - Qualità pubblica del debitore - Rilevanza - Prospetti contabili di riliquidazione esibiti dall'INPS - Inammissibilità - Fondamento - Consulenza tecnica - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594760-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IN GENERE

In tema di prova per presunzione dell'estinzione satisfattiva del debito dell' ente pubblico previdenziale, non può non pesare, sull'apprezzamento discrezionale del giudice, la qualità pubblica del debitore da cui consegue, per il principio costituzionale di buon andamento cui deve informarsi la PA, e quindi anche l'ente previdenziale, che l'ente conservi necessariamente quietanza dei pagamenti effettuati al creditore soggetto privato, non potendo pretendere che il giudice, ove il creditore chieda in giudizio di essere soddisfatto, lo consideri liberato, in difetto di produzione della quietanza o di specifiche ragioni giustificative. Né la prova dell'avvenuto pagamento può essere desunta dai prospetti contabili di riliquidazione esibiti dall'INPS che, in quanto atti provenienti dal debitore, non possono costituire prova a suo favore, e neppure può essere sostituita da una consulenza tecnica, esonerando il debitore del relativo onere probatorio, salvo che il consulente, calcolando il dare-avere, pervenga, con certezza, ad escludere il debito (Nella specie, la S.C. ha cassato, con rinvio, la decisione della corte territoriale che, nel giudizio promosso per l'adeguamento dell'indennità di disoccupazione, aveva ritenuto incompleta la ricerca effettuata dal consulente e inopportuno proseguirla per la difficoltà e l'allungamento dei tempi processuali, difficoltà e ritardi evitabili, per la S.C., con la produzione delle quietanze, della quale era onerato il debitore ai sensi dell'art. 2697 cod. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1199, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)