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Sez. L, Sentenza n. 23142 del 02/11/2009 (Rv. 610318 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IN GENERE | Estinzione del debito dell' ente pubblico previdenziale - Prova per presunzione - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-11-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610318-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - PAGAMENTO - IN GENERE

In tema di prova dell'estinzione satisfattiva del debito dell'ente pubblico previdenziale, la regola in base alla quale il debitore che effettui il pagamento ha diritto al rilascio della quietanza (art. 1199 cod. civ.) non esclude che il pagamento possa essere provato per presunzioni occorrendo, al fine di escludere l'ammissibilità di mezzi di prova diversi, un'apposita prescrizione di legge al pari della disposizione contenuta nella legge di contabilità generale (art. 55 r.d. n. 2440 del 1923) e nel relativo regolamento (artt. 26 ss. r.d. n. 827 del 1924) per i pagamenti eseguiti dallo Stato, non applicabile, all'Inps.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1199, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 55, Regio Decr. 23/05/1924 num. 827 art. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)