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Sez. U, Sentenza n. 5836 del 17/11/1984 (Rv. 437516 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - ESPERIBILITÀ DEL REGOLAMENTO PREVENTIVO AD OPERA ANCHE DELL'ATTORE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437516-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - ESPERIBILITÀ DEL REGOLAMENTO PREVENTIVO AD OPERA ANCHE DELL'ATTORE - CONDIZIONI.*

L'esperibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, ad opera anche della parte che ha adito il giudice, postula un interesse concreto ed attuale a sentire definire la questione di giurisdizione, e, pertanto, deve essere negata qualora, alla stregua della natura della controversia e delle deduzioni del convenuto, non sia profilabile l'eventualità di una declinatoria della giurisdizione di detto giudice e di una conseguente inutilità dell'attività processuale già svolta. (V 982/79, mass n 397177; (V 5466/77, mass n 389118).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)