Sez. U, Sentenza n. 5836 del 17/11/1984 (Rv. 437516 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - ESPERIBILITÀ DEL REGOLAMENTO PREVENTIVO AD OPERA ANCHE DELL'ATTORE - CONDIZIONI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - ESPERIBILITÀ DEL REGOLAMENTO PREVENTIVO AD OPERA ANCHE DELL'ATTORE - CONDIZIONI.*
L'esperibilità del regolamento preventivo di giurisdizione, ad opera anche della parte che ha adito il giudice, postula un interesse concreto ed attuale a sentire definire la questione di giurisdizione, e, pertanto, deve essere negata qualora, alla stregua della natura della controversia e delle deduzioni del convenuto, non sia profilabile l'eventualità di una declinatoria della giurisdizione di detto giudice e di una conseguente inutilità dell'attività processuale già svolta. (V 982/79, mass n 397177; (V 5466/77, mass n 389118).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)