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Sez. U, Sentenza n. 5466 del 15/12/1977 (Rv. 389118 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - PROPOSIZIONE DA PARTE DELLO STESSO SOGGETTO AVENTE LA QUALITA DI ATTORE INNANZI IL GIUDICE RITENUTO PRIVO DI GIURISDIZIONE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389118-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - PROPOSIZIONE DA PARTE DELLO STESSO SOGGETTO AVENTE LA QUALITA DI ATTORE INNANZI IL GIUDICE RITENUTO PRIVO DI GIURISDIZIONE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*

Il regolamento preventivo di giurisdizione puo essere proposto anche dallo stesso soggetto che ha scelto il giudice della cui giurisdizione abbia poi avuto motivo di dubitare a seguito delle contestazioni dell'altra parte, ovvero di un proprio spontaneo ripensamento: e, tuttavia inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto dall'attore per sentir confermare la giurisdizione del giudice adito, senza che sia mai insorta fra le parti in causa alcuna questione di giurisdizione o si sia delineato alcun ragionevole dubbio in proposito. (V 1698/71, mass n 352153; (V 1821/67, mass n 328716; (V 902/66, mass n 321797).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)