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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20924 del 15/10/2015 (Rv. 637475 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - ESERCIZIO DELLE INCOMBENZE - MANSIONI AFFIDATE | Rapporto di "occasionalità necessaria" con l'illecito - Sufficienza - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637475-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - ESERCIZIO DELLE INCOMBENZE - MANSIONI AFFIDATE

La responsabilità indiretta di cui all'art. 2049 c.c. per il fatto dannoso commesso da un dipendente postula l'esistenza di un nesso di "occasionalità necessaria" tra l'illecito e il rapporto di lavoro che vincola i due soggetti, nel senso che le mansioni affidate al dipendente abbiano reso possibile o comunque agevolato il comportamento produttivo del danno al terzo. (Nella specie, concernente l'appropriazione da parte della dipendente di una compagnia di assicurazioni delle somme riscosse dai clienti a titolo di premio, la S.C. ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse erroneamente escluso la ricorrenza del rapporto di "occasionalità necessaria" poiché le somme non erano mai pervenute nella disponibilità della società datrice di lavoro, mentre proprio il fatto dell'avvenuto impossessamento del denaro invece del suo versamento alla banca integrava un illecito verso i terzi e costituiva, al contempo, fonte di responsabilità contrattuale del dipendente verso il datore di lavoro).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)