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Sez. 3, Sentenza n. 18184 del 28/08/2007 (Rv. 599157 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - ESERCIZIO DELLE INCOMBENZE - MANSIONI AFFIDATE | Nesso di causalità con l'evento dannoso - Necessità - Esclusione - Rapporto di occasionalità necessaria con l'esercizio delle mansioni - Sufficienza - Condotta dolosa del dipendente - Irrilevanza - Fattispecie relativa ad illecito commesso da militare contro altro militare.
Stato
decisa il 2007-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599157-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - ESERCIZIO DELLE INCOMBENZE - MANSIONI AFFIDATE

In tema di responsabilità dello Stato verso i terzi per gli atti compiuti da funzionari e dipendenti, la sua natura indiretta e per fatto altrui - secondo un principio analogo alla responsabilità oggettiva per rischio d'impresa ex art. 2049 cod. civ. - non richiede che tra le mansioni affidate all'autore dell'illecito e l'evento sussista un nesso di causalità, essendo sufficiente che ricorra un rapporto di occasionalità necessaria tale per cui le funzioni esercitate abbiano determinato o anche soltanto agevolato la realizzazione del fatto lesivo, essendo inoltre irrilevante che il dipendente abbia agito con dolo. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto la correttezza della sentenza impugnata con cui era stata riconosciuta la responsabilità del Ministero della Difesa per le lesioni subite da un militare di leva da parte di altro collega, in quanto realizzate all'interno della sfera di sorveglianza dell'Amministrazione ed in occasione dello svolgimento delle mansioni assegnate, in un contesto idoneo ad incrementare il rischio del comportamento illecito).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 28, Cod. Civ. art. 2049, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)