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Sez. 2, Sentenza n. 621 del 09/04/1965 (Rv. 311166 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - IN GENERE - GESTIONE DI BENI EREDITARI - RENDICONTO DEI COEREDI - PRESCRIZIONE APPLICABILE.*
Stato
decisa il 1965-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/311166-01

PRESCRIZIONE CIVILE - IN GENERE - GESTIONE DI BENI EREDITARI - RENDICONTO DEI COEREDI - PRESCRIZIONE APPLICABILE.*

Il criterio informatore dell'art.2948 cod. civ. e quello di liberare il debitore dalle prestazioni scadute e non richieste tempestivamente dal creditore, quando le prestazioni siano periodiche, mentre, nel caso di rendiconto afferente alla gestione di beni ereditari che sia stata tenuta da uno o piu coeredi, non e configurabile una inerzia del creditore alla quale possa riconnettersi un effetto estintivo, in quanto l'Obbligo della resa dei conti dal momento dell'apertura della successione, e l'esigenza dell'imputazione alla quota di ciascun condividente delle somme di cui e debitore verso i coeredi in dipendenza dei rapporti di comunione, traggono origine dalla divisione. Dalla circostanza, quindi, che i frutti oggetto della divisione siano consistiti in rendite originate da locazioni di appartamenti a terzi o da indennita dovute da alcuni dei partecipanti alla comunione per effetto della occupazione esclusiva, da parte di essi, di beni ereditari, non discende che all'Obbligo del rendiconto sia applicabile la prescrizione di cui all'art.2948 cod. civ. (V. 1105/62, 945/47).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)