Sez. 3, Sentenza n. 899 del 13/02/1982 (Rv. 418749 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - CREDITI NASCENTI DA UN RAPPORTO DI COMUNIONE A FAVORE DI UN COMUNISTA NEI CONFRONTI DI UN ALTRO - DECORRENZA - MOMENTO RILEVANTE - DIVISIONE.*
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA - CREDITI NASCENTI DA UN RAPPORTO DI COMUNIONE A FAVORE DI UN COMUNISTA NEI CONFRONTI DI UN ALTRO - DECORRENZA - MOMENTO RILEVANTE - DIVISIONE.*
Con riguardo ai crediti nascenti da un rapporto di comunione a favore di un comunista nei confronti di un altro (nella specie: a titolo di indennità per il mancato godimento dell'immobile in comunione), che non siano mai stati oggetto di accordo né circa l'ammontare, né circa la data del pagamento, la prescrizione può decorrere soltanto dal momento della divisione, cioè dal tempo in cui si è reso o si sarebbe dovuto rendere il conto, non essendo configurabile, con riguardo a tali crediti, un'inerzia del creditore alla quale si possa riconnettere un effetto estintivo, giacché l'Obbligo della resa dei conti dal momento in cui è sorta la comunione e l'esigenza dell'imputazione alla quota di ciascun comunista delle somme di cui è debitore verso i condividenti traggono origine, appunto, dalla divisione. (V 621/65, mass n 311166; (V 1105/62, mass n 251838).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)