Sez. 2, Sentenza n. 5243 del 14/11/1978 (Rv. 395008 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - RIDUZIONE CONSEGUENTE DEL RISARCIMENTO - ASSUNZIONE DA PARTE DEL CREDITORE DI ATTIVITA ONEROSE GRAVANTI SULL'INADEMPIENTE - ESCLUSIONE - ONERE DEL CREDITORE DI COOPERARE A MANTENERE IN VITA UN CONTRATTO ORMAI NON PIU REALIZZABILE - INSUSSISTENZA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - RIDUZIONE CONSEGUENTE DEL RISARCIMENTO - ASSUNZIONE DA PARTE DEL CREDITORE DI ATTIVITA ONEROSE GRAVANTI SULL'INADEMPIENTE - ESCLUSIONE - ONERE DEL CREDITORE DI COOPERARE A MANTENERE IN VITA UN CONTRATTO ORMAI NON PIU REALIZZABILE - INSUSSISTENZA.*
L'art 1227 cod civ, che consente una riduzione del risarcimento del danno qualora sussista un concorso colposo del creditore, non implica affatto l'esistenza di un dovere primario del danneggiato di ovviare all'inerzia dell'inadempiente mediante l'assunzione di attivita onerose gravanti su costui. Infatti, il dovere di correttezza, imposto da detto articolo al danneggiato, non comporta, per il medesimo, l'Obbligo di un comportamento attuabile con lo svolgimento di un'attivita onerosa, ne l'Onere di cooperare a mantenere in vita un contratto, la cui finalita economica e risultata ormai non piu realizzabile in conseguenza dell'inadempimento dell'altro contraente.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1225, Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)