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Sez. 1, Sentenza n. 7237 del 03/12/1983 (Rv. 431834 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI) - COMPORTAMENTO SOPRAVVENUTO IDONEO DA SOLO A DETERMINARE L'EVENTO DANNOSO - INTERRUZIONE DEL NESSO DI CAUSALITÀ - IDONEITÀ - CONDIZIONI - MANCATA PROPOSIZIONE DA PARTE DEL DANNEGGIATO DI UN'AZIONE GIUDIZIARIA DIRETTA A IMPEDIRE GLI EFFETTI DANNOSI GIÀ CAUSATI DA UN FATTO ALTRUI - EFFICACIA INTERRUTTIVA - ESCLUSIONE - (FATTISPECIE IN TEMA DI AZIONE PROPOSTA DA UN DIPENDENTE DEL MINISTERO DELLA DIFESA PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI CONSEGUENTI AL RITARDO CON CUI L'AMMINISTRAZIONE AVEVA INOLTRATO ALL'ENPAS LA SUA DOMANDA PER IL RISCATTO DEI SERVIZI NON DI RUOLO.*
Stato
decisa il 1983-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431834-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI) - COMPORTAMENTO SOPRAVVENUTO IDONEO DA SOLO A DETERMINARE L'EVENTO DANNOSO - INTERRUZIONE DEL NESSO DI CAUSALITÀ - IDONEITÀ - CONDIZIONI - MANCATA PROPOSIZIONE DA PARTE DEL DANNEGGIATO DI UN'AZIONE GIUDIZIARIA DIRETTA A IMPEDIRE GLI EFFETTI DANNOSI GIÀ CAUSATI DA UN FATTO ALTRUI - EFFICACIA INTERRUTTIVA - ESCLUSIONE - (FATTISPECIE IN TEMA DI AZIONE PROPOSTA DA UN DIPENDENTE DEL MINISTERO DELLA DIFESA PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI CONSEGUENTI AL RITARDO CON CUI L'AMMINISTRAZIONE AVEVA INOLTRATO ALL'ENPAS LA SUA DOMANDA PER IL RISCATTO DEI SERVIZI NON DI RUOLO.*

In tema di responsabilità per fatto illecito, il nesso di causalità tra un comportamento antigiuridico ed evento dannoso cessa in virtù del sopraggiungere di un altro fatto, idoneo da solo a determinare l'evento, che può essere anche del danneggiato e consistere anche in un comportamento omissivo, sempre, però, che si ricolleghi ad un Obbligo giuridico di impedire l'evento. Non può, pertanto, riconoscersi tale efficacia interruttiva alla mancata proposizione da parte del danneggiato di una Azione giudiziaria diretta ad impedire gli effetti dannosi già causati da un fatto altrui, non essendo configurabile alcun dovere di esplicare un'attività gravosa, dispendiosa e di esito incerto, ancorché ciò rientri nelle facoltà dell'interessato, peraltro inidonea ad impedire il danno. (nella specie, un dipendente del ministero della difesa aveva convenuto l'amministrazione per il risarcimento dei danni conseguenti al ritardo, superiore ai dodici mesi, con il quale la domanda presentata per il riscatto dei servizi non di ruolo, ai fini dell'indennità di buonuscita era stata inoltrata all'ENPAS; danni consistenti nella detrazione in Sede di liquidazione della indennità, di un contributo di riscatto commisurato non allo stipendio in godimento al momento della presentazione della domanda, ma a quello, superiore, in godimento un anno prima della ricezione della domanda stessa da parte dell'ente. I giudici del merito avevano rigettato la domanda, sul rilievo che essendo illegittima la deliberazione dell'ente e avendo il dipendente la possibilità di impugnare il provvedimento di liquidazione, era da escludersi un nesso di causalità tra l'illegittimo comportamento dell'amministrazione difesa e l'evento dannoso. La suprema Corte ha cassato, per una più adeguata indagine sulla sussistenza del nesso causale, alla stregua del principio di cui in massima). (V 6716/82, mass n 424353; (V 3621/82, mass n 421588; (V 826/81, mass n 411305; (V 826/81, mass n 411306; (V 73/81, mass n 410463; (V 1848/79, mass n 398292; (V 5243/78, mass n 395008; (V 2900/72, mass n 360630; (V 2690/70, mass n 349142; (V 81/70, mass n 344759).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)