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Sez. 3, Sentenza n. 3271 del 27/11/1973 (Rv. 367123 - 01)

PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - DECADENZA - ORDINANZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE - NECESSITA - MOTIVI DELLA DECADENZA - MOTIVI DELLA REVOCA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*
Stato
decisa il 1973-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367123-01

PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - DECADENZA - ORDINANZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE - NECESSITA - MOTIVI DELLA DECADENZA - MOTIVI DELLA REVOCA - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*

La decadenza dal diritto di assunzione della prova, prevista dall'art 208 cod prov civ non opera ope legis ma deve essere dichiarata dal giudice istruttore con ordinanza; e la valutazione dei motivi che giustificano la decadenza ovvero la revoca del provvedimento di decadenza e rimessa al giudice del merito. (V 1417/68, mass n 333056; 1229/67, mass n 327730).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 208 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)