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Sez. 2, Sentenza n. 1417 del 08/05/1968 (Rv. 333056 - 01)

PROVA CIVILE - ASSUNZIONE - DECADENZA - ORDINANZA DI REVOCA - VALUTAZIONE DELLE GIUSTIFICAZIONI - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1968-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333056-01

PROVA CIVILE - ASSUNZIONE - DECADENZA - ORDINANZA DI REVOCA - VALUTAZIONE DELLE GIUSTIFICAZIONI - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La valutazione dei gravi motivi giustificativi della mancata comparizione della parte, in base ai quali il giudice puo, a norma dell'art. 208 uc cod proc civ, disporre la revoca dell'ordinanza che ha pronunciato la decadenza della parte stessa dal diritto di assumere le prove, e rimessa al giudice di merito, e il supremo collegio non ha alcun Sindacato su di essa quando non si siano verificate violazioni o deviazioni da norme di legge. (Conf. N. 1229-67, massima n. 327730).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 208 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)