Sez. U - , Sentenza n. 26148 del 03/11/2017 (Rv. 645815 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Sospensione cautelare dell'avvocato - Condanna in primo grado - Sufficienza - Fondamento.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO
La «condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni» che giustifica l’applicazione della misura della sospensione cautelare dell’avvocato dall’esercizio della professione è quella di primo grado, in quanto l’art. 60, comma 1, della l. n. 247 del 2012, non richiede a tal fine l’irrevocabilità della sentenza, in conformità alla “ratio” della misura di intervenire in via urgente in ipotesi di rilevante gravità, che sarebbe vanificata ove fosse necessario un previo accertamento irretrattabile della responsabilità penale, poiché la sospensione costituirebbe un'inutile duplicazione della sanzione disciplinare e non assolverebbe alla funzione di tutela dell'immagine della categoria professionale degli avvocati nel momento dello “strepitus fori” e, quindi, all'atto del verificarsi della lesione.
Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 60, Regio Decr. 27/11/1933 num. 1578 art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)