Sez. U - , Sentenza n. 18984 del 31/07/2017 (Rv. 645130 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Sospensione cautelare dall’esercizio della professione forense - Natura giuridica - Conseguenze - Inapplicabilità dell’art. 65 della l. n. 247 del 2012 - Ragioni.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO
In materia di procedimento disciplinare a carico degli esercenti la professione forense, la sospensione cautelare - la cui "ratio" va identificata nell’esigenza di elidere lo "strepitus fori" che può conseguire alla contestazione di un reato a carico di un professionista - non costituisce un provvedimento giurisdizionale, né una forma di sanzione anticipata, bensì un provvedimento cautelare incidentale di natura amministrativa ed a carattere provvisorio, con la conseguenza che la novellata disciplina ad esso relativa, prevista dall’art. 60 della legge n. 247 del 2012, non trova applicazione retroattiva secondo il disposto dei commi 1 e 5 dell’art. 65 della medesima legge, che regolano esclusivamente la successione di norme del codice deontologico.
Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 60, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 65, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)