Sez. 1, Sentenza n. 1727 del 02/03/1999 (Rv. 523740 - 01)
ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE | Ente soppresso - Fase di liquidazione - Estinzione dell'ente durante detta fase - Esclusione - Conseguenze - Legittimazione processuale dell'organo della gestione stralcio - Sussistenza - Fattispecie relativa all'Ente Regionale Sviluppo Agricoltura Emilia Romagna (E.R.S.A.).
ENTI PUBBLICI - SOPPRESSIONE ED ESTINZIONE
Nell'ipotesi di soppressione di enti regionali assorbiti (nella specie, l'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo dell'Emilia Romagna), l'ente soppresso non è da considerarsi estinto ove la legge (nella specie, la legge Regionale Emilia Romagna 1 aprile 1993, n. 18) preveda una procedura di liquidazione affidata ad apposita gestione strutturalmente e finalisticamente diversa dall'ente subentrante, almeno fino a quando la gestione - stralcio non sia definitivamente e formalmente chiusa con apposito provvedimento. In tal caso, la legittimazione processuale (e, specificamente, quella per l'impugnazione di una sentenza pronunciata nei confronti dell'ente assorbito) appartiene pur sempre all'organo di rappresentanza della gestione - stralcio, che prolunga la soggettività dell'ente soppresso durante la fase liquidatoria.
Riferimenti normativi: Legge Reg. Emilia-Romagna 01/04/1993 num. 18 art. 1, Legge Reg. Emilia-Romagna 01/04/1993 num. 18 art. 3, Cod. Proc. Civ. art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)