Sez. U, Sentenza n. 1989 del 06/03/1997 (Rv. 502834 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE | Aziende unità sanitarie locali ex D. Lgs. n. 502 del 1992 - Disciplina ex art. 6 della legge n. 724 del 1994 - Effetti - Successione "ex lege" della regione nei rapporti obbligatori di pertinenza delle soppresse unità sanitarie locali - Conseguenze - Successione verificatasi in corso di causa - Soggetto legittimato ad impugnare - Regione.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE
In base all'art. 6 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 - che ha stabilito (comma primo) che in nessun caso le regioni possono far gravare sulle aziende unità sanitarie locali di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, direttamente o indirettamente, i debiti ed i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unità sanitarie locali, dovendo a tal fine predisporre apposite gestioni stralcio individuando l'ufficio responsabile delle medesime - è stata realizzata una specie di successione "ex lege" delle regioni nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle soppresse unità sanitarie locali, con la conseguenza che, ove tale successione avvenga nel corso di una causa avente ad oggetto uno dei suddetti rapporti, la legittimazione a proporre impugnazione spetta alla regione, secondo i principi stabiliti dall'art. 111 cod. proc. civ. per l'ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso, e non già all'azienda unità sanitaria locale subentrata alla soppressa U.S.L..
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)