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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 92 del 1983

Decisione
decisa il 1983-03-29, depositata il 1983-04-18
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:92
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 15730

  • Regione veneto
  • Cave e torbiere
  • Regime autorizzatorio
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 7/1982. e O. n. 250/1982.

Norme impugnate

  • art. 16 legge regionale Veneto 17 aprile 1975, n. 36
  • art. 1 legge regionale Veneto 17 aprile 1975, n. 36
  • art. 18 legge regionale Veneto 17 aprile 1975, n. 36
  • art. 5 legge regionale Veneto 17 aprile 1975, n. 36

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5, ultimo comma, 16 e 12 (rectius 18) della legge della Regione Veneto 17 aprile 1975, n. 36 (Norme per l'esercizio dell'attività estrattiva in ordine a cave e torbiere), promosso con ordinanza emessa il 6 febbraio 1980 dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto, sul ricorso proposto dalla S.p.a. Fornace di Istrana contro la Regione Veneto, iscritta al n. 705 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 344 del 15 dicembre 1982. Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1983 il Giudice relatore Leopoldo Elia.
punto 1
Ritenuto che il TAR per il Veneto con ordinanza 6 febbraio 1980 ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5, ultimo comma, 16 e 12 (rectius 18) della legge regione Veneto 17 aprile 1975, n. 36, in riferimento agli artt. 42 e 117 della Costituzione.
punto 2
Considerato che analoga questione è stata dichiarata infondata con sentenza n. 7 del 1982 e manifestamente infondata con ordinanza n. 250 del 1982.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 5, ultimo comma, 16 e 18 legge regione Veneto 17 aprile 1975, n. 36, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 42 e 117 Cost. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze