Sez. 3, Ordinanza n. 17154 del 21/06/2024 (Rv. 671566-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - AMMISSIONE CON RISERVA | Sentenza di condanna - Fallimento del soccombente in pendenza del giudizio di impugnazione - Improcedibilità - Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - AMMISSIONE CON RISERVA
Il creditore che, prima che si apra la procedura concorsuale nei confronti del debitore, ottiene una sentenza di condanna di quest'ultimo (o una sentenza di accertamento del credito, pure se emessa in reiezione di un'azione di accertamento negativo esperita dal debitore) deve essere ammesso al passivo con riserva, ai sensi dell'art. 96, comma 2, n. 3, l. fall., sulla base di tale pronuncia, ancorché soggetta ad impugnazione, mentre il curatore può proporre l'impugnazione o proseguirla se era già stata proposta dalla parte in bonis, non determinandosi, pertanto, l'improcedibilità della domanda.
Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 96 com. 2 lett. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)