Sez. 1, Ordinanza n. 30911 del 25/11/2025 (Rv. 677072-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE | Passivo fallimentare - Ammissione con riserva ex art. 96, comma 2, n. 3, l. fall. - Credito oggetto di accertamento negativo - Inclusione - Restituzione di quanto versato - Condizioni - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE
In tema di ammissione al passivo fallimentare con riserva, l'art. 96, comma 2, n. 3, l.fall. ricomprende anche i crediti vantati nei confronti del debitore poi fallito ed oggetto di accertamento negativo da parte di una sentenza pronunciata prima della dichiarazione di fallimento, ma non ancora passata in giudicato, nonché il credito alla restituzione di quanto versato in esecuzione di tale sentenza, quando essa sia stata, in tutto o in parte, caducata in accoglimento dell'impugnazione proposta o proseguita nei confronti del curatore del fallimento. (Nella specie, ha confermato il decreto di ammissione al passivo con riserva sia del credito vantato dall'opponente, già oggetto di accertamento negativo con sentenza pronunciata prima del fallimento e non ancora passata in giudicato, sia del credito alla restituzione della somma versata in esecuzione di tale sentenza, successivamente caducata).
Legge Falliment. art. 96 com. 2 lett. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)