Sez. 2, Sentenza n. 1763 del 07/06/1972 (Rv. 358718 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO OGGETTIVO - IN GENERE - SOMME DI DANARO E BENI MOBILI - DOMANDA INDETERMINATA - VALORE PRESUNTO - CUMULO CON ALTRA DOMANDA - SUPERAMENTO DELLA COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO - LIMITI - CONTENIMENTO DELLE DOMANDE NELL'AMBITO MASSIMO DELLA COMPETENZA - DICHIARAZIONE IN CORSO DI CAUSA - INSUFFICIENZA.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO OGGETTIVO - IN GENERE - SOMME DI DANARO E BENI MOBILI - DOMANDA INDETERMINATA - VALORE PRESUNTO - CUMULO CON ALTRA DOMANDA - SUPERAMENTO DELLA COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO - LIMITI - CONTENIMENTO DELLE DOMANDE NELL'AMBITO MASSIMO DELLA COMPETENZA - DICHIARAZIONE IN CORSO DI CAUSA - INSUFFICIENZA.*
Il principio secondo cui, in caso di cumulo oggettivo di domande, la domanda concernente somme di danaro o beni mobili che sia stata formulata senza precisazione dell'ammontare, si presume proposta per somma pari al limite massimo della Competenza per valore del giudice adito - con il conseguente superamento di tale limite per effetto del cumulo con altra domanda - e inapplicabile qualora risulti che l'attore abbia inteso contenere fin dall'inizio il complesso delle sue istanze entro il predetto limite massimo, sia con esplicita dichiarazione all'uopo fatta nell'atto introduttivo, sia con inequivoco riferimento ad elementi oggettivi e non controvertibili di valutazione. Non e invece sufficiente una dichiarazione formulata in tali sensi in corso di causa dal momento che, ai fini della Competenza per valore, occorre avere riguardo all'effettivo oggetto del giudizio quale risulta individuato e delimitato dalla prospettazione fattane con la domanda e dalle deduzioni ed eccezioni opposte dal convenuto. (V 2763'70 mass n 349245; 2088'70 mass n 348192).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)