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Sez. 2, Sentenza n. 3743 del 03/07/1979 (Rv. 400176 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO OGGETTIVO - IN GENERE - PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE - PROPOSIZIONE CONTESTUALE DI DOMANDA DI VALORE DETERMINATO E DI DOMANDA RELATIVA A SOMMA DI DENARO IMPRECISATA NEL SUO AMMONTARE - PRESUNZIONE DELLA COINCIDENZA DI QUEST'ULTIMA CON IL LIMITE MASSIMO DELLA COMPETENZA DEL PRETORE - CONSEGUENZE - SUPERAMENTO DEI LIMITI DELLA COMPETENZA PRETORILE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1979-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400176-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO OGGETTIVO - IN GENERE - PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE - PROPOSIZIONE CONTESTUALE DI DOMANDA DI VALORE DETERMINATO E DI DOMANDA RELATIVA A SOMMA DI DENARO IMPRECISATA NEL SUO AMMONTARE - PRESUNZIONE DELLA COINCIDENZA DI QUEST'ULTIMA CON IL LIMITE MASSIMO DELLA COMPETENZA DEL PRETORE - CONSEGUENZE - SUPERAMENTO DEI LIMITI DELLA COMPETENZA PRETORILE - LIMITI.*

Il principio secondo cui nel procedimento davanti al pretore, quando oltre a una domanda di valore determinato sia proposta anche una domanda relativa a somma di denaro, imprecisata nel suo ammontare, questa si presume proposta per somma pari al massimo della Competenza del giudice adito, con la conseguenza che, per effetto del cumulo delle due domande, e qualunque sia il valore della prima, la causa eccede i limiti della Competenza per valore del pretore, e inapplicabile se nella stessa domanda giudiziale siano contenute espressioni tali da fare intendere che la pretesa, il cui valore sembri prima facie indeterminato, abbia invece un valore pari alla differenza tra il limite massimo della Competenza del giudice adito e il valore espressamente determinato dall'altra contestuale domanda. Tuttavia, non e sufficiente una dichiarazione formulata in tali sensi in corso di causa, in quanto, ai fini della Competenza per valore, occorre avere riguardo all'effettivo oggetto del giudizio, quale risulta individuato e delimitato dalla prospettazione fattane con la domanda originaria. (Conf 2030/75, mass n 377123; (Conf 1763/72, mass n 358718).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)