Sez. 3, Sentenza n. 287 del 29/01/1973 (Rv. 362165 - 01)
AZIENDA - CESSIONE - PROVA DEI CONTRATTI RELATIVI ALLE IMPRESE SOGGETTE A REGISTRAZIONE - PROVA SCRITTA AD PROBATIONEM - SUFFICIENZA - PATTO DI PRELAZIONE - PROVA SCRITTA AD SUBSTANTIAM - ESCLUSIONE.*
AZIENDA - CESSIONE - PROVA DEI CONTRATTI RELATIVI ALLE IMPRESE SOGGETTE A REGISTRAZIONE - PROVA SCRITTA AD PROBATIONEM - SUFFICIENZA - PATTO DI PRELAZIONE - PROVA SCRITTA AD SUBSTANTIAM - ESCLUSIONE.*
Se e vero che le forme richieste per i contratti aventi ad oggetto il trasferimento di determinate categorie di beni devono essere osservate anche per i negozi relativi al diritto di prelazione, quando questi riguarda uno di tali beni, e che per il trasferimento di un'azienda commerciale la legge prevede la Forma scritta, e vero altresi che in tale ipotesi la scrittura e richiesta ad probationem tantum. Di conseguenza per il patto di prelazione relativo ad un'azienda commerciale non e richiesta la Forma scritta ad substantiam. (V 1270/68, mass n 332814).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 2556
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)