diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 1445 del 04/03/1980 (Rv. 404993 - 01)

VENDITA - PATTO DI PRELAZIONE - NATURA - CONTRATTO PRELIMINARE - PATTO RELATIVO AD IMMOBILI E DENUNTIATIO DELLA CONTROPARTE - FORMA SCRITTA - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1980-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404993-01

VENDITA - PATTO DI PRELAZIONE - NATURA - CONTRATTO PRELIMINARE - PATTO RELATIVO AD IMMOBILI E DENUNTIATIO DELLA CONTROPARTE - FORMA SCRITTA - NECESSITA.*

Il patto di prelazione, col quale taluno prometta ad altri di dargli la preferenza, nell'ipotesi che decida di vendere una determinata cosa, integra gli estremi di un contratto preliminare e, se riguarda un immobile, deve essere redatto per iscritto. Identicamente, la comunicazione (cosiddetta denuntiatio) che il titolare del diritto di prelazione deve ricevere dalla controparte - che decida di vendere la cosa - ove si tratti di una compravendita immobiliare, deve essere fatta per iscritto a pena di nullita. (V 287/73, mass n 362165; (V 1270/68, mass n 332814).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)