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Sez. 5, Sentenza n. 16106 del 22/07/2011 (Rv. 618667 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SOGGETTI PASSIVI - SOGGETTI NON RESIDENTI NELLO STATO | Soggetto non residente che si avvalga di stabile organizzazione - Stabile organizzazione rappresentata da società residente munita di personalità giuridica - Produzione di redditi nel territorio dello Stato - Accertamento di maggior imponibile a carico della società residente - Rettifica della dichiarazione dei redditi - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618667-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - SOGGETTI PASSIVI - SOGGETTI NON RESIDENTI NELLO STATO

Allorché un soggetto non residente produca redditi di impresa nel territorio dello Stato italiano, quivi avvalendosi di una stabile organizzazione, consistente in una società commerciale residente dotata di personalità giuridica che abbia presentato autonoma dichiarazione dei redditi, l'accertamento di maggior imponibile, relativo al reddito prodotto nel territorio dello Stato, viene legittimamente effettuato attraverso la rettifica di tale dichiarazione e, quindi, a carico della società o persona giuridica residente, qualificata come stabile organizzazione del soggetto estero. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva ritenuto che la pretesa impositiva per i redditi prodotti nel territorio dello Stato, da una società di capitali rappresentante stabile organizzazione di una società straniera, poteva essere esclusivamente esercitata nei diretti confronti del soggetto non residente).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 1 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 14, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 20 com. 1 lett. E, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 87 com. 1 lett. D, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 112, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 122

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)