diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 7682 del 25/05/2002 (Rv. 554710 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) | Società estere appartenenti al medesimo gruppo - Società di capitali con sede in Italia - Ruolo di stabile organizzazione in Italia delle anzidette società estere - Configurabilità - Attività svolta dalla società nazionale - Ricostruzione unitaria, con riferimento al programma del gruppo globalmente considerato - Necessità.
Stato
decisa il 2002-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554710-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI)

In tema di imposte sui redditi, una società di capitali con sede in Italia può assumere il ruolo di stabile organizzazione di società estere appartenenti allo stesso gruppo e perseguenti una strategia unitaria; in tal caso, la ricostruzione dell'attività posta in essere dalla società nazionale, al fine di accertare se si tratti o meno di attività ausiliarie o preparatorie - le quali non danno luogo a stabile organizzazione -, deve essere unitaria e riferita al programma del gruppo globalmente considerato.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)