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Sez. 3, Sentenza n. 7264 del 01/06/2000 (Rv. 537108 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE | Procedimento - Natura di giudizio plurisoggettivo necessario - Conseguenze - Partecipazione di tutti i soggetti interessati al processo esecutivo (debitore esecutato, creditore procedente e creditori intervenuti) - Necessità.
Stato
decisa il 2000-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537108-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - IN GENERE

Nel vigente sistema processuale, il giudizio di opposizione agli atti esecutivi (al pari delle controversie in tema di opposizione all'esecuzione ex art. 615, di terzo all'opposizione ex art. 619, di distribuzione del ricavato della vendita forzata ex art. 512, e di beni indivisi ex art. 509 cod. proc. civ.) dà vita ad un rapporto processuale plurisoggettivo a contenuto necessario, così che, ai fini della legittimità della procedura, è indispensabile la presenza del debitore esecutato, del creditore procedente e di quelli intervenuti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)