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Sez. 3, Sentenza n. 11615 del 26/10/1992 (Rv. 479133 - 01)

Esecuzione forzata - Opposizioni - Agli atti esecutivi - In genere | Aggiudicazione del bene nella gara seguita all'offerta di acquisto con aumento di sesto - Versamento del prezzo di aggiudicazione - Proroga del termine - Decreto del giudice dell'esecuzione - Giudizio di opposizione promosso dall'aggiudicatario provvisorio - Legittimazione passiva - Litisconsorzio necessario - Sussistenza.
Stato
decisa il 1992-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479133-01

Esecuzione forzata - Opposizioni - Agli atti esecutivi - In genere

Al giudizio di opposizione promosso dall'aggiudicatario provvisorio del bene immobile che è oggetto di esecuzione forzata contro il decreto del giudice dell'esecuzione che ha prorogato il termine di versamento del prezzo di aggiudicazione del bene nella gara seguita alla offerta di acquisto con aumento di sesto, debbono partecipare (perché litisconsorti necessari), come in ogni altro giudizio di opposizione agli atti esecutivi, anche tutti i soggetti del processo esecutivo indicati dall'art. 485 comma primo cod. proc. civ., e cioè il creditore procedente, i creditori intervenuti ed il debitore, essendo costoro portatori di interessi tutelati nel procedimento di esecuzione, che tende alla realizzazione del diritto del creditore senza aggravare la posizione del debitore inadempiente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 585, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)