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Sez. 1, Sentenza n. 1901 del 21/03/1980 (Rv. 405514 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETA DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - UTILIZZAZIONE DELLE SOMME RICAVATE DALLA CESSIONE - DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART 21 DEL DPR N 2 DEL 1959 - APPLICABILITA AGLI ENTI NON OPERANTI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA.*
Stato
decisa il 1980-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405514-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETA DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - UTILIZZAZIONE DELLE SOMME RICAVATE DALLA CESSIONE - DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART 21 DEL DPR N 2 DEL 1959 - APPLICABILITA AGLI ENTI NON OPERANTI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA.*

L'art 21 del DPR 17 gennaio 1959, n 2, che detta norma per disciplinare l'utilizzazione delle somme ricavate dalla cessione in proprieta degli alloggi di tipo popolare ed economico non contiene alcuna prescrizione dalla quale possa dedursi l'estraneita degli enti non operanti nel settore dell'edilizia a tutta la disciplina dettata per la cessione in proprieta degli alloggi popolari ed economici da essi costruiti ed assegnati, in quanto la prevista destinazione di tali somme non risulta incompatibile con i fini istituzionali degli enti suddetti, per i quali ricorre la medesima esigenza di politica sociale ed economica che l'ammontare complessivo delle risorse gia investite nell'edilizia popolare ed economica sia mantenuto vincolato alla stessa destinazione.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 16 com. 6 CORTE COST., DPR 17/01/1959 num. 2 art. 1, DPR 17/01/1959 num. 2 art. 2 CORTE COST., DPR 17/01/1959 num. 2 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)