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Sez. 1, Sentenza n. 5074 del 04/10/1982 (Rv. 422966 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL D.P.R. N. 2 DEL 1959.*
Stato
decisa il 1982-10-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422966-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - CESSIONE IN PROPRIETÀ DELL'ALLOGGIO - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL D.P.R. N. 2 DEL 1959.*

Rientrano nell'ambito di applicabilità del d.P.R. 17 gennaio 1959 n. 2 (concernente la disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo economico e popolare) tutti gli alloggi costruiti a carico o con il concorso o comunque con l'apporto finanziario dello stato, che presentino le caratteristiche oggettive di appartenenza al tipo economico e popolare, quali che siano state all'origine le finalità e gli interessi avuti di mira dall'ente costruttore ed indipendentemente dalla loro conoscibilità al momento della concessione del contributo o dell'erogazione della spesa. All'applicazione di tale principio non è di ostacolo la disposizione contenuta nel successivo art. 21 del citato d.P.R. circa la destinazione delle somme ricavate dalla cessione alla costruzione di nuovi alloggi, perché anche per gli enti o per le amministrazioni non svolgenti la loro attività istituzionale nel settore dell'edilizia la legge ha inteso ribadire l'esigenza di politica sociale ed economica con essa perseguita, di mantenimento dell'ammontare complessivo delle risorse già investite nella edilizia abitativa popolare ed economica a questa stessa destinata. (Conf., sulla prima parte: 3593/74, mass. N. 372105; V. 1901/80, mass. N. 405512. Sulla seconda parte Conf. 1901/80, mass. N. 405514).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 16 CORTE COST., DPR 17/01/1959 num. 2 art. 1, DPR 17/01/1959 num. 2 art. 2 CORTE COST., DPR 17/01/1959 num. 2 art. 21

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)