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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 25110 del 14/12/2015 (Rv. 638306 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE | Opposizione agli atti esecutivi da parte del terzo - Decorrenza del termine - Dalla conoscenza legale dell'ordinanza - Condizioni.
Stato
decisa il 2015-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638306-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE

In tema di espropriazione forzata presso terzi, il termine per proporre l'opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., avverso l'ordinanza di assegnazione di cui all'art. 553 c.p.c., decorre, per il terzo pignorato, dal momento in cui ha avuto conoscenza legale tramite notificazione da parte del creditore, e non, se effettuata successivamente, dalla data di notificazione dell'atto di precetto, che costituisce il titolo per agire "in executivis" nei confronti del terzo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)