Sez. 3, Sentenza n. 27533 del 30/12/2014 (Rv. 634333 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE | Ordinanza di assegnazione pronunciata fuori udienza - Opposizione agli atti esecutivi - Termine - Decorrenza - Dalla conoscenza - Data del deposito - Ininfluenza.
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE
In tema di espropriazione forzata presso terzi, il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione pronunciata fuori udienza decorre, per il debitore esecutata, dal momento in cui questi ne abbia conoscenza, legale o di fatto, e non già dalla data del deposito in cancelleria di detta ordinanza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)