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Sez. 3, Sentenza n. 5452 del 03/03/1987 Ud. (dep. 02/05/1987) Rv. 175857 - 01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - REATI VALUTARI - ILLECITA COSTITUZIONE ALL'ESTERO DI DISPONIBILITÀ VALUTARIE - REATO ISTANTANEO - ESCLUSIONE - LIMITI - REATO DI DURATA A CONDOTTA REITERATA - EFFETTI SULLA CONSUMAZIONE.*
Stato
decisa il 1987-03-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/175857-01

BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - REATI VALUTARI - ILLECITA COSTITUZIONE ALL'ESTERO DI DISPONIBILITÀ VALUTARIE - REATO ISTANTANEO - ESCLUSIONE - LIMITI - REATO DI DURATA A CONDOTTA REITERATA - EFFETTI SULLA CONSUMAZIONE.*

Il reato di Costituzione di disponibilità valutarie all'estero non è istantaneo (tranne la ipotesi di Costituzione che si esaurisca in un unico atto senza sviluppi ulteriori), trattandosi di "reato di durata a condotta reiterata", sicché la consumazione di esso si protrae nel tempo fino al perdurare della situazione di illegittimità. (V mass n 160269; (V mass n 156338; (V mass n 143364; (Conf mass n 156206).*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/03/1976 num. 31 art. 1 CORTE COST., Legge 30/04/1976 num. 159 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)