Sez. 3, Sentenza n. 5452 del 03/03/1987 Ud. (dep. 02/05/1987) Rv. 175857 - 01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - REATI VALUTARI - ILLECITA COSTITUZIONE ALL'ESTERO DI DISPONIBILITÀ VALUTARIE - REATO ISTANTANEO - ESCLUSIONE - LIMITI - REATO DI DURATA A CONDOTTA REITERATA - EFFETTI SULLA CONSUMAZIONE.*
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - REATI VALUTARI - ILLECITA COSTITUZIONE ALL'ESTERO DI DISPONIBILITÀ VALUTARIE - REATO ISTANTANEO - ESCLUSIONE - LIMITI - REATO DI DURATA A CONDOTTA REITERATA - EFFETTI SULLA CONSUMAZIONE.*
Il reato di Costituzione di disponibilità valutarie all'estero non è istantaneo (tranne la ipotesi di Costituzione che si esaurisca in un unico atto senza sviluppi ulteriori), trattandosi di "reato di durata a condotta reiterata", sicché la consumazione di esso si protrae nel tempo fino al perdurare della situazione di illegittimità. (V mass n 160269; (V mass n 156338; (V mass n 143364; (Conf mass n 156206).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/03/1976 num. 31 art. 1 CORTE COST., Legge 30/04/1976 num. 159 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)