Sez. 3, Sentenza n. 10963 del 08/06/1982 Ud. (dep. 18/11/1982) Rv. 156206 - 01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - REATO VALUTARIO - DI MERA CONDOTTA - MOMENTO CONSUMATIVO - ISTANTANEO CON EFFETTI PERMANENTI - RIENTRO DEI CAPITALI - EFFETTI.*
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - REATO VALUTARIO - DI MERA CONDOTTA - MOMENTO CONSUMATIVO - ISTANTANEO CON EFFETTI PERMANENTI - RIENTRO DEI CAPITALI - EFFETTI.*
L'illecito valutario concreta un reato di mera condotta positiva e di pericolo presunto, in cui il momento consumativo si verifica all'atto e per effetto della Costituzione abusiva, di disponibilità valutarie fuori del territorio dello stato. Il perdurare della situazione illegittima determina la permanenza del reato, con la conseguenza che il rientro dei capitali incide unicamente sulla cessazione dello stato di consumazione.*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/03/1976 num. 31 art. 1 CORTE COST., Legge 30/04/1976 num. 159 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)